A stabilire tutto questo è la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini
Emanate le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. Si tratta del Dl n. 21/2022.
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I bonus, che possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti. Sono quindi totalmente deducibili dal reddito d’impresa. A stabilire tutto questo è la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il testo specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
Il documento di prassi chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione anche coloro che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi. Devono però disporre di propri dipendenti. Non considerate, invece, nel bonus, le amministrazioni pubbliche.
Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. La norma va a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti. Il datore di lavoro può corrispondere i buoni da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Fino a 458 euro!
I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione. Tra questi, compresi benzina, gasolio, Gpl e metano. Importante il fatto che l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) vale anche per la ricarica di veicoli elettrici.
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Il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir. Va quindi conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.
I beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina. E un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi. Compresi eventuali ulteriori buoni benzina. Il totale è presto fatto: 458 euro. I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato.